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Solinas riapre gli stadi sardi

Il presidente Solinas ha dato il “Fine degli spalti deserti negli impianti dell’Isola”, ma niente pienoni: “Obbligatori i biglietti nominali, misurazione della temperatura sia per il pubblico sia per il personale”

Ecco tutte le le novità:

ORDINANZA N. 45 DEL 25 SETTEMBRE 2020 

Art.1) A decorrere dal 26 settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli impianti all’aperto, Durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM 07.08.2020 e delle misure previste dall’allegato 1 della presente Ordinanza;

Art. 2) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Art. 3) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 26 settembre 2020 e fino al 7 ottobre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IL PRESIDENTE 6/6 Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas

Gianni Carra

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